La campagna Ero straniero presenta i dati sui flussi 2023 e 2024: a ogni passaggio della procedura, si perdono posti di lavoro e decine di migliaia di persone entrate in Italia regolarmente, alla fine, rimangono senza documenti, costrette alla precarietà.
Nel 2024 sono state 9.331 le domande per l’ingresso di lavoratrici e lavoratori finalizzate presso le prefetture italiane su un totale di 119.890 quote assegnate nel corso dell’anno. Nel 2023 la percentuale è del 13% (16.188 pratiche concluse a fronte di 127.707 quote assegnate). Se poi ci riferiamo al passaggio conclusivo, e cioè al rilascio materiale del permesso di soggiorno da parte delle questure, rispetto ai flussi 2023, a un anno dai click day, i permessi effettivamente concessi sono stati 9.528, con un tasso di successo della procedura rispetto alle quote che si abbassa al 7,5%.
Un quadro diseguale a livello locale e con alcune delle maggiori città italiane in affanno.
Dai dati emerge che per il 2024 il numero più alto di contratti sottoscritti e permessi di soggiorno da rilasciare è a Nord. Il Nord è infatti primo con 5.829 contratti sottoscritti (62,5% del totale), segue il Sud con 2.154 (23,1%) e poi il centro con 1.348 (14,4%).
Se guardiamo al tasso di successo della procedura – cioè quante quote di ingressi sono diventate permessi di soggiorno- Napoli e Roma sono in una situazione critica nel 2024. Milano invece è la prefettura di gran lunga più efficiente con un tasso di successo al di sopra della media nazionale.
Per i flussi 2024 Milano è una delle province più efficenti con un tasso di successo al di sopra della media nazionale pari al 12,5%. Rimane comunque un dato molto basso.
Per i flussi 2024 nella prefettura di Roma si registrano solo 17 richieste di permesso di soggiorno.
A Napoli una delle situazioni peggiori con solo 2 richieste di permesso di soggiorno per quanto riguarda i flussi 2024.
L’efficienza della prefettura appare legata oltre al numero di domande ricevute, anche alle quote assegnate: Roma vede assegnati (al 03.12.2024) 6.814 posti, 4.403 Napoli e 2.395 Milano. Emerge, come già nelle analisi precedenti, che il sottodimensionamento degli organici e la mole delle domande processate incidono sul successo della procedura e quindi sull’efficacia dell’attività delle prefetture.
Permane di fatto per il datore/datrice di lavoro in Italia la possibilità di chiamare dall’estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione, ma senza il limite di quote annuali stabilite dal Decreto Flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici. Il datore/datrice di lavoro potrebbe quindi chiamare un lavoratore o lavoratrice dall’estero in qualsiasi momento in base agli specifici bisogni della sua attività.
Questo permesso ha la durata di un anno e si prevede la possibilità di far venire in Italia un lavoratore o lavoratrice in cerca di un’occupazione, selezionato nei paesi d’origine, attraverso l’intervento di figure di garanzia a fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, che possono configurarsi come persone singole (“sponsor”) oppure soggetti autorizzati all’attività di intermediazione (associazioni di categoria, agenzie per il lavoro, università, sindacati, patronati, enti del terzo settore, etc).
Il lavoratore o lavoratrice dovrà presentare la richiesta di visto all’Ambasciata competente nel paese di origine. Attraverso questo meccanismo, si realizzerebbe un libero ed effettivo incontro tra domanda proveniente dai paesi terzi e offerta di lavoro sul territorio nazionale. I lavoratori o lavoratrici potrebbero cioè fare direttamente richiesta di ingresso in Italia per la ricerca di un’occupazione per un periodo ragionevole (6 mesi/un anno) purché siano in grado di offrire garanzie economiche per il viaggio e per il sostentamento nel periodo iniziale di soggiorno e per l’eventuale rientro nel paese di origine. Per il rilascio di questo permesso di soggiorno per ricerca lavoro sono previste delle quote annuali, stabilite con DPCM. Tale permesso sarà convertibile in permesso per lavoro. In mancanza di finalizzazione di un contratto alla sua scadenza, dovrebbe essere previsto il rientro volontario nel paese di origine.
Canale di regolarizzazione attraverso un contratto di lavoro, che dia luogo ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si introduce un meccanismo permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro. Il meccanismo non è legato a una misura straordinaria né a una determinata finestra temporale, ma è su base individuale e accessibile in qualsiasi momento. I requisiti per accedere alla misura sono: la presenza del lavoratore/lavoratrice in Italia da almeno 6 mesi; la disponibilità di un contratto di lavoro di almeno 6/12 mesi; un reddito da garantire al lavoratore e alla lavoratrice superiore all’assegno sociale annuo.
Canale di regolarizzazione per radicamento sociale per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia che dimostri di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, della durata di due anni, rinnovabile, sul modello dell’”arraigo social” spagnolo. Il radicamento dello straniero è desumibile da elementi quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano; la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio; la conoscenza della lingua italiana; l’inserimento sociale e lavorativo. Il permesso di soggiorno per radicamento sociale avrebbe la durata di 2 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro potrà essere richiesto solo su dimostrazione della disponibilità di risorse pari almeno all’assegno sociale annuo.
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